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23 gennaio 2024

Rigassificatore di Piombino, il Tar respinge il ricorso del Comune

La nave continuerà a operare. Per l’amministrazione spese legali da 90mila euro. “Sentenza punitiva”, attacca il sindaco.

Il Tar del Lazio “salva” gli atti del processo autorizzativo del rigassificatore di Piombino: la terza sezione del tribunale amministrativo, con una sentenza fiume, ha infatti respinto il ricorso presentato nel 2022, e integrato da ben sei atti di motivi aggiunti, dal Comune di Piombino, a cui si erano affiancati Wwf Italia, Greenpeace Italia e il sindacato Usb. “Il ricorso e i mezzi proposti con tutti gli atti di motivi aggiunti vanno respinti in quanto sono complessivamente infondati”, si legge nell’atto, firmato dal presidente del collegio Giuseppe Sapone e dall’estensore della sentenza Massimiliano Scalise.

Il rigassificatore Golar Tundra di Snam, acquistato dall’azienda su input dell’allora ministero della Transizione ecologica per far fronte alla necessità di diversificare le fonti di approvvigionamento di gas a causa delle conseguenze della guerra Russo-Ucraina, è stato collocato nel porto di Piombino nel marzo 2023, e ha cominciato a operare nel successivo mese di luglio, a quasi nove mesi dalla firma dell’autorizzazione. Il Tar del Lazio si è riunito in udienza il 20 dicembre per esaminare il ricorso e i motivi aggiunti.

Le conclusioni dei giudici (in una sentenza fiume)

“L’azione amministrativa del Commissario e delle varie Istituzioni coinvolte – si legge verso la fine delle oltre 200 pagine della sentenza – si è esplicata in modo corretto e conforme alla legittimità procedurale e sostanziale nell’ambito di procedimenti: i) articolati e complessi, che hanno visto il coinvolgimento di numerosi soggetti, ciascuno dei quali ha avuto modo di dare il suo apporto e di essere adeguatamente ascoltato; ii) caratterizzati da valutazioni tecnicamente complesse, assunte in modo immune da mende; iii) sfociati nella realizzazione, sostanzialmente in linea con la tempistica pianificata, di un progetto di rilevanza strategica per la politica energetica del Paese e quindi per gli interessi degli italiani. E tanto in considerazione del perdurare della guerra Ucraino-Russa, della costante e impellente necessità per l’Italia di rendersi sempre più indipendente dalla Russia e del rilievo per cui il terminale di Piombino copre oggi circa il 20% della capacità di rigassificazione italiana”.

La sentenza spacca la politica

“Abbiamo perseguito ciò che credevamo giusto – afferma il sindaco di Piombino, Francesco Ferrari, da sempre contrario al rigassificatore -, combattuto una battaglia doverosa da affrontare, raggiungendo, a prescindere da questa sentenza, risultati importanti in termini di garanzie sulla sicurezza e sull’impatto ambientale. Se non fosse stato per l’opposizione di questo Comune, di questa comunità, di certo quel rigassificatore sarebbe rimasto nel nostro porto molto più di tre anni e senza le tutele che siamo riusciti ad ottenere”. Sulle stesse posizioni del sindaco di FdI, i partiti della sinistra radicale: “Il nostro Paese non può diventare l’hub delle energie fossili”, accusa Nicola Fratoianni, segretario di Sinistra Italiana.

Opposto è il punto di vista di Pd e Italia Viva: “Il primo cittadino ha perso tempo e sperperato soldi dei cittadini per una causa controproducente – accusa il segretario regionale Pd Emiliano Fossi col deputato Marco Simiani -, mentre avrebbe dovuto salvaguardare la popolazione convincendo il governo Meloni a concedere le compensazioni promesse da tempo e mai attivate per il territorio”. per l’europarlamentare di Iv Nicola Danti “la sentenza del Tar archivia l’opposizione forsennata del primo cittadino ed il tentativo maldestro di Fratelli d’Italia di cavalcare contemporaneamente il via libera all’impianto e l’opposizione”.

Il sindaco insorge contro le spese legali da 90mila euro

Ad alimentare ulteriormente la polemica, la decisione dei giudici amministrativi di far pagare ingenti spese legali al Comune di Piombino, che dovrà versare 90mila euro complessivi alla struttura commissariale per il rigassificatore, alla Regione Toscana e a Snam, mentre Wwf, Greenpeace e Usb dovranno versare un totale di 15mila euro. “E’ una sentenza punitiva”, insorge Ferrari, secondo cui “il Tar ha voluto fare del Comune di Piombino un esempio per tutti gli enti che, in futuro, si troveranno in una circostanza simile alla nostra e chiarire che, per quanto le motivazioni di opposizione a una certa scelta siano fondate, le esigenze dei cittadini non sono una priorità”.

“Le spese legali seguono la soccombenza e con riferimento al ricorrente, tengono anche conto della violazione del principio di sinteticità nella redazione degli atti processuali”, scrivono i giudici nella sentenza, deplorando “la frequente e reiterata adozione, da parte del ricorrente” a “modalità redazionali ed espositive” che “risultano non coerenti: i) con i canoni previsti nel decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 167/2016 (si considerino, fra l’altro, la mancata redazione del sommario e della sintesi dei motivi, l’impaginazione, la tipologia del carattere nonché il numero delle parole per pagina e la spaziatura adottati); ii) e comunque col principio di sinteticità degli atti di cui all’art. 3, co. 2 del cod.proc.amm.; ciò in relazione alla struttura redazionale dei motivi di alcuni atti di gravame, spesso ripetitivi e aventi una struttura logica frammentaria, nonché una formulazione a tratti eccessivamente tecnicistica, in quanto meramente riproduttiva di ampi passi di studi e di perizie redatti da consulenti di parte, senza alcuno sforzo di sintesi e di semplificazione, nonché di chiarificazione finanche dei termini e del lessico specialistici”.

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