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07 marzo 2022

Patto di non concorrenza dei lavoratori: aziende attenzione al contenuto

È un elemento accessorio del contratto di lavoro,  ma efficace per le imprese che intendono tutelarsi in un mercato sempre più esposto alla competizione sui mercati. L’intervento dell’avvocato Andrea Del Re.

Avvocato Andrea Del Re dello Studio Legale Del Re Firenze - Milano

Contributo dell’avvocato Andrea Del Re, dello Studio Legale Del Re

Il patto di non concorrenza è un elemento accessorio del contratto di lavoro,  ma efficace per le imprese che intendono tutelarsi in un mercato sempre più fluido ed esposto alla competizione sui mercati. E’ disciplinato dall’art. 2125 c.c. che ne elenca i requisiti: forma scritta, oggetto, corrispettivo, limiti di tempo e di luogo.

Con il patto di non concorrenza, le imprese puntano a proteggersi nell’impedire che i loro dipendenti, dopo la cessazione del rapporto di lavoro, possano svolgere attività lavorative per soggetti concorrenti dell’impresa ex datrice di lavoro. Il rischio è che il lavoratore possa trasferire il patrimonio di conoscenze apprese sull’organizzazione e l’attività produttiva dell’ex datore di lavoro, mettendone a repentaglio il know how aziendale.

Per un’efficace tutela del datore di lavoro, si esige una rigorosa aderenza alla normativa per non mettere a repentaglio la validità del patto. La giurisprudenza, più volte, è stata chiamata a scrutinare i contenuti dei patti di non concorrenza, con particolare riferimento ad alcuni elementi come: oggetto e estensione territoriale, adeguatezza del corrispettivo e modalità di sua corresponsione, esercizio del diritto di recesso. Al lavoratore deve essere garantita la possibilità di reinserimento nel mercato lavorativo senza neutralizzare la sua professionalità (in considerazione della tutela costituzionalmente garantita del diritto al lavoro prevista dagli artt. 4 e 35 Cost).  Si consideri che un limite troppo ampio territorialmente all’esercizio dell’attività lavorativa, ad esempio, potrebbe costituire motivo di contestazione da parte del lavoratore una volta cessato il rapporto di lavoro. D’altra parte, dinanzi ad un’ipotesi di questo genere, il corrispettivo concesso dovrà adeguarsi, proporzionato e congruo a quanto più significativo sarà il sacrificio richiesto al lavoratore. 

Gli orientamenti della giurisprudenza si sono mostrati confliggenti tra chi ha sostenuto che il versamento del corrispettivo in corso di rapporto, spesso frequente nella prassi, determinasse la nullità del patto per indeterminatezza del compenso (fra le altre, le Corti milanesi) e chi, invece, ha sostenuto che il contenuto dell’art. 2125 c.c. non impedisse tale modalità di erogazione (in particolare i giudici del Tribunale di Roma).  Da non molto (ordinanza 23418/2021), finalmente, la Corte di Cassazione ha ritenuto che il compenso possa essere erogato al lavoratore anche in corso di rapporto.

Qualora il patto di non concorrenza sia violato, il datore di lavoro potrà agire giudizialmente per ottenerne la risoluzione e la condanna al versamento della penale pattuita come clausola del patto che dovrà essere equa, fatta salva la prova del maggior danno subito quale conseguenza dell’inadempimento contrattuale. Se nel corso del procedimento giudiziale sarà accolta l’eccezione di nullità del patto di non concorrenza formulata dal lavoratore, il lavoratore sarà tenuto a ripetere quanto versato a titolo di corrispettivo, nei limiti del termine decennale di prescrizione, dato il verificarsi di una situazione di indebito oggettivo.

L’avvocato Andrea Del Re è fondatore dello Studio Legale Del Re, Firenze-Milano www.delre.it

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