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15 aprile 2022

Come gestire le dimissioni del lavoratore

Recenti sentenze ed ordinanze aprono nuovi scenari sulla gestione del periodo di preavviso.

Avvocato Andrea Del Re dello Studio Legale Del Re Firenze - Milano

Contributo dell’avvocato Andrea Del Re, dello Studio Legale Del Re

Come noto, le dimissioni sono un atto volontario del lavoratore che recede unilateralmente dal contratto di lavoro. E’ una facoltà che può essere esercitata senza alcun limite, ma deve essere rispettato l’obbligo di preavviso previsto dal contratto collettivo applicato al rapporto individuale di lavoro E’ possibile, tuttavia, prevedere nel contratto individuale di lavoro un termine di preavviso più lungo rispetto a quello indicato nel contratto collettivo di lavoro, ma il lavoratore deve ricevere adeguato corrispettivo a fronte della previsione derogatoria (Tribunale di Udine, 30.07.2020).

E’ stato fonte di discussione, in giurisprudenza e in dottrina se, nell’ipotesi in cui il datore di lavoro rinunci al periodo di preavviso e quindi alla prestazione del lavoratore, sia comunque tenuto a corrisponderne l’indennità sostitutiva, importo che è soggetto a contribuzione previdenziale. La Suprema Corte con ordinanza 27934/2021 ha chiarito che, qualora il datore di lavoro rinunci al preavviso che deve osservare, il lavoratore dimissionario, non è obbligato a riconoscergli l’indennità sostitutiva del preavviso in quanto il lavoratore non può vantare alcun diritto alla prosecuzione del rapporto di lavoro.

In caso di grave inadempimento da parte del datore di lavoro, tale da non consentire la prosecuzione, nemmeno provvisoria, del rapporto di lavoro, l’obbligo di preavviso viene meno e il lavoratore, secondo quanto previsto dall’art. 2119 c.c., può  recedere immediatamente (c.d. dimissioni per giusta causa) con diritto a percepire l’indennità sostitutiva del preavviso. Il lavoratore, dimettendosi per giusta causa e quindi non rispettando il termine di preavviso, cessa immediatamente il suo rapporto di lavoro e può percepire l’indennità di disoccupazione, che spetta in caso di dimissioni ordinarie. Qualora il datore di lavoro non riconosca la sussistenza della giusta causa (per le più rilevanti ipotesi di giusta causa si rinvia all’elencazione contenuta nella circolare INPS 94/2015), potrà effettuare una compensazione tra quanto dovuto al lavoratore in occasione della cessazione del rapporto di lavoro e l’importo dell’indennità sostitutiva del preavviso.

L’atto di dimissioni del lavoratore, secondo le previsioni del D.Lgs 151/2015, deve essere effettuato in modalità telematica mediante compilazione di modulo disponibile sul sito web del Ministero del Lavoro e da trasmettere al datore di lavoro (può essere oggetto di revoca con le medesima modalità entro sette giorni dalla trasmissione).

Capitolo a parte, il caso delle dimissioni della lavoratrice durante il periodo di gravidanza e della lavoratrice o del lavoratore durante i primi tre anni di vita del bambino o nei primi tre anni di accoglienza del minore adottato ovvero in affidamento. Tali dimissioni, infatti, devono essere convalidate dal servizio ispettivo del Ministero del Lavoro competente per territorio.

L’avvocato Andrea Del Re è fondatore dello Studio Legale Del Re, Firenze-Milano www.delre.it

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